Art. 960 — Titoli di merito

Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e degli istruttori:

  • a)i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare;
  • b)i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
  • a)medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
  • b)record olimpico: punti 30;
  • c)medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
  • d)record mondiale: punti 25;
  • e)vincitore coppa del mondo: punti 20;
  • f)medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
  • g)record europeo: punti 15;
  • h)vincitore coppa europea: punti 12;
  • i)medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;
  • l)medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
  • m)record italiano: punti 12;
  • n)vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
  • o)vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
  • p)campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
  • q)campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
  • r)vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
  • s)vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato:
  • a)laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
  • b)laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
  • c)master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
  • d)master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
  • e)abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
  • f)corso di specializzazione post laurea: punti 2;
  • g)diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
  • h)attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art960 · fonte del testo

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