Art. 920 — Annullamento o ripetizione delle votazioni

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Iniziata la votazione, questa non puo' essere sospesa o interrotta e non e' piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Se sono sollevati dubbi sulla regolarita' delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art920 · fonte del testo

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