Art. 887 — Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.
Abrogato dal 17 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.
Abrogato dal 17 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024. 285 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza. L'elettore:
tolto: a) vota soltanto nel posto in cui e' iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;
tolto: b) riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identita', una scheda autenticata;
tolto: c) si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, e, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;
tolto: d) piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco. I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori. Il posto di votazione e' aperto fino a esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione. Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato e inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni. Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validita' del voto e ne da' lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile. Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa. Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle. Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art887 · fonte del testo
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