Art. 88 — Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento

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Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012

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