Art. 824 — Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni

Quando gli eventi previsti dagli articoli 821 e 822 si verificano nei riguardi di coloro che, gia' insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, sono incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacita', gli stessi possono chiedere, oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute, l'esame dei titoli e delle altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacita'. Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorrono dalla data in cui i titoli sono stati acquisiti per coloro nei confronti dei quali e' intervenuta dichiarazione di cessazione della incapacita' di cui agli articoli 822 e 823.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art824 · fonte del testo

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