Art. 816 — Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado

Coloro che, in seguito alla perdita del grado sono stati privati delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che sono reintegrati nel grado stesso, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 814, comma 3 e decorre dalla data dalla quale ha avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art816 · fonte del testo

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