Art. 814 — Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute

Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengono la riabilitazione, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato. Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalita' previste per le concessioni normali, senza il preventivo parere della Commissione consultiva, e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art814 · fonte del testo

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