Art. 801 — Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero
Quando si tratta di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il ministero competente verifica se essa e' stata riconosciuta e se importa, per le disposizioni della legge italiana, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana, i ministeri competenti hanno facolta' di segnalarle al Ministro della giustizia per l'esame del loro eventuale riconoscimento. I ministeri competenti nel promuovere il parere della commissione consultiva, le inviano, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.
Testo vigente dal 18 giugno 2010
