Art. 695 — Accesso alla documentazione caratteristica

Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste ((dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice)). Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa e' tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale. Le autorita' centrali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Testo vigente dal 28 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. 8 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste tolto: dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiunto: dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice. Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art695 · fonte del testo

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