Art. 670 — Istruzione delle domande

Le autorita' militari territoriali rimettono al ministero competente le domande, corredandole:

  • a)delle eventuali informazioni dei comandi dell'Arma dei carabinieri sulla condotta morale dell'interessato;
  • b)del proprio parere in merito;
  • c)dei seguenti documenti:
  • 1)copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorita' militare successivamente alla emanazione del provvedimento predetto;
  • 2)certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;
  • 3)certificato dei carichi pendenti. Il Ministro cui la domanda e' diretta:
  • a)in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di procedimento disciplinare, esaminati i documenti presentati:
  • 1)se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede con decisione definitiva; di tale decisione e' data comunicazione all'interessato;
  • 2)in caso diverso, rimette la domanda, con i documenti che la corredano e con la relazione concernente il procedimento disciplinare, al Procuratore generale militare della Repubblica, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte militare d'appello;
  • b)in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna o di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore generale militare della Repubblica, per il prescritto parere della Corte militare d'appello;
  • c)in tutti gli altri casi, dopo le opportune verifiche, dispone di conseguenza.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art670 · fonte del testo

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