Art. 669 — Domanda di reintegrazione

La domanda diretta a ottenere la reintegrazione nel grado e' presentata rispettivamente al Ministro della difesa o al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle autorita' militari territoriali. A essa devono essere allegati:

  • a)la copia autentica della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione o del decreto di revoca dell'amministrazione di sostegno, se la perdita del grado e' stata disposta per interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno;
  • b)il certificato di residenza;
  • c)il certificato di cittadinanza italiana;
  • d)l'attestazione di cessazione dal servizio in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile, nel caso di perdita del grado per assunzione di servizio in tali organizzazioni;
  • e)la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonche' della sentenza di riabilitazione, se la rimozione dal grado e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non importa di diritto la perdita del grado;
  • f)la copia autentica della sentenza o delle sentenze, con qualunque dispositivo, dalle quali eventualmente ha avuto origine il procedimento disciplinare, da cui e' derivata la perdita del grado;
  • g)la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonche' della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna;
  • h)la copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione o del provvedimento di revoca, nonche' per chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione, della sentenza di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, se la perdita del grado e' stata disposta per applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art669 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari