Art. 492 — Dimostrazione delle spese e resa dei conti

Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa. A fine mese sono trasmessi all'organo amministrativo dell'unita' organica presso cui la mensa e' costituita:

  • a)il registro mensile della mensa;
  • b)i rapportini giornalieri dei conviventi;
  • c)i documenti nominativi dei conviventi alla mensa completi delle firme comprovanti le reali presenze;
  • d)le fatture regolarizzate in ogni loro parte con allegati i relativi buoni di prelevamento, nonche' quietanze e buoni di prelevamento riferiti agli approvvigionamenti eventualmente effettuati presso magazzini militari, il tutto riepilogato in appositi specchi;
  • e)il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa, ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori spettanti con il totale delle spese sostenute nel mese per il funzionamento della mensa e relative anticipazioni decadali concesse, da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento;
  • f)la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a carico dei conviventi a pagamento;
  • g)il prospetto delle anticipazioni concesse da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento. Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarita' della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilita' riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art492 · fonte del testo

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