Art. 479 — Commissione amministrativa

Per la gestione della mensa e' costituita una commissione amministrativa che dura in carica tre anni, composta di personale militare e civile in forza all'ente o reparto. Per ciascun componente effettivo e' designato un supplente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento. La commissione amministrativa si compone di tre membri se i conviventi alla mensa non sono superiori a cento unita'. Se i conviventi alla mensa sono superiori a cento unita', il numero dei membri e' aumentato di due per ogni cinquecento conviventi in piu', sino a un massimo di nove membri. La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente. La commissione svolge le seguenti funzioni:

  • a)programma le attivita';
  • b)determina il pasto in base alle vigenti disposizioni;
  • c)propone gli acquisti;
  • d)designa un proprio membro nell'ambito della commissione preposta alla valutazione tecnico-economica delle offerte raccolte dal servizio amministrativo;
  • e)propone il collocamento fuori uso del materiale;
  • f)vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, se questi si verificano, li segnala al comandante;
  • g)propone, nei casi di accertata irregolarita' ovvero di inadeguato funzionamento della mensa imputabili al gestore, la sostituzione del medesimo;
  • h)definisce i livelli di magazzino, sulla base delle disposizioni impartite al riguardo dal servizio amministrativo e in relazione al numero presunto di conviventi e alle relative quote disponibili. Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da uno dei membri della commissione a cio' delegato. I membri rispondono delle deliberazioni adottate se non hanno fatto risultare il loro motivato dissenso. Le riunioni della commissione sono valide se a esse sono presenti almeno i due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione amministrativa e' fissata sulla base del rapporto di proporzionalita' esistente tra i totali dei conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalita' si segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi. I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante. Se la commissione amministrativa non puo' essere costituita o non puo' operare, il comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo funzionamento che deve avvenire al piu' presto e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art479 · fonte del testo

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