Art. 487 — Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio
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Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa:
- a)il controvalore della razione viveri;
- b)la quota miglioramento vitto;
- c)il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti; d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali; d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,33 per la mensa ammiraglio, di euro 0,28 per la mensa comandante, di euro 0,20 per la mensa ufficiali e di euro 0,12 per la mensa sottufficiali, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali. Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria e al miglioramento vitto sono corrisposti per la meta', mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto e il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero. E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento tavola alle mense.
Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 17 maggio 2018
