Art. 489 — Convivenza ad altre mense

Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non e' costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti puo' essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall'articolo 546 del codice, anche da mense di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art489 · fonte del testo

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