Art. 288 — Regime giuridico delle navi e dei galleggianti

Le unita' e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale e' perso all'atto della cancellazione dal registro. Le unita' e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art288 · fonte del testo

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