Testo unico ordinamento militare

Art. 287 — Comando e controllo

Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresi', a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art287 · fonte del testo

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