Art. 284 — Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro

Ai fini dell'iscrizione nel registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi e i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:

  • a)stato di navigabilita' idoneo allo svolgimento delle attivita' alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 286;
  • b)adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;
  • c)idoneita' all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;
  • d)idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;
  • e)presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unita' e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare e in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile e ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando. Se gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedono il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalita' disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalita' di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma. Ai fini dell'iscrizione nel registro, NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unita', previe intese con le amministrazioni interessate.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art284 · fonte del testo

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