Art. 252 — Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

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Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, ((assicurano)) il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. (( Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti. )) Le unita' organizzative di prevenzione:

  • a)forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;
  • b)promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
  • c)definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
  • d)forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 28 aprile 2012 al 24 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. 26 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, tolto: istituiscono apposite strutture ordinative cui compete aggiunto: assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. tolto: All'interno delle strutture ordinative aggiunto: Le attivita' di cui al comma 1 sono tolto: costituite aggiunto: svolte da distinte unita' organizzative tolto: concernenti, rispettivamente, le attivita' di prevenzione, di cui aggiunto: competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, tolto: e quelle di vigilanza, di cui all'articolo aggiunto: ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti. Le unita' organizzative di prevenzione:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art252 · fonte del testo

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