Art. 238 — Sede di servizio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo' prestare servizio:

  • a)nelle sedi in cui sussistono accertate situazioni di incompatibilita' ambientale che ne condizionano l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti o possono nuocere al prestigio dell'Istituzione;
  • b)qualora non diversamente disposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in reparto che ha sede nel territorio della tenenza o della stazione nel quale il militare, il coniuge o il convivente hanno stabilmente dimorato, rispettivamente, prima dell'arruolamento, del matrimonio e della convivenza. Il personale dell'Arma dei carabinieri notifica preventivamente il matrimonio o la convivenza, al fine di porre l'Amministrazione nelle condizioni di valutare la sussistenza delle situazioni di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art238 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari