I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale. La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'. I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' abrogato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio - 5 marzo 1987, n. 73 (in G.U. la s.s. 11/03/1987, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato."

Testo vigente dal 12 marzo 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 73/1987

    Ha colpito questo articolo
    5 marzo 1987

    Con riguardo al divieto, posto agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio, la non computabilita` nel quadriennio dell'eventuale periodo di "rafferma in esperimento" - cui il militare puo` essere ammesso dopo il triennio di ferma iniziale - e` irrazionale e discriminataria, in quanto la posizione di "esperimento" e` fonte di identici doveri di servizio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, L. 19 maggio 1976 n. 322, nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, possano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato. - v. S.n. 216/1985.

    Art. 1 Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1976 al 12 marzo 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio - 5 marzo 1987, n. 73 (in G.U. la s.s. 11/03/1987, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;322~art1 · fonte del testo

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