Art. 122 — Direzione generale di commissariato e di servizi generali

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La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

  • a)sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonche' ad altri materiali di uso ordinario;
  • b)assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonche' all'acquisizione di altri servizi;
  • c)cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
  • d)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresi', all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilita' di Stato.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art122 · fonte del testo

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