Art. 123 c.o.m. — Corpo di commissariato militare marittimo

Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:

  • a)la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
  • 1)il vettovagliamento;
  • 2)il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
  • 3)i combustibili e i lubrificanti;
  • 4)gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
  • 5)il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
  • 6)le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
  • 7)attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
  • 8)i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali;
  • b)la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra;
  • c)l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;
  • d)il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie;
  • e)l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
  • 1)amministrativo;
  • 2)disciplinare;
  • 3)legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
  • 4)normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata;
  • f)la gestione del contenzioso;
  • g)la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza;
  • h)l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa;
  • i)l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art123 · fonte del testo

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