Art. 117
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2010, n. 270.
Abrogato dal 2 marzo 2011
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2010, n. 270.
Abrogato dal 2 marzo 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011. 257 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:
tolto: a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto motoveicoli, ai radar tattici di sorveglianza dell'area di operazioni;
tolto: b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
tolto: c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
tolto: d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
tolto: e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Esercito italiano ed e' articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Dalla Direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270
Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art117 · fonte del testo
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