Art. 870 — Scopo e natura del sistema di rappresentanza
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.
Abrogato dal 17 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.
Abrogato dal 17 ottobre 2024
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2012 al 17 ottobre 2024. 172 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il presente capo I detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione delle disposizioni del libro IV titolo IX capo III del codice. E' in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste e avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui agli articoli 878, 879 e 880. Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna Forza armata e Corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonche' nel decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art870 · fonte del testo
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