Art. 1116 — Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. Alle attivita' degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di finanza ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal medesimo Corpo, nonche' il relativo personale militare cessato dal servizio.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1116 · fonte del testo

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