Art. 464 — Assistenza morale, benessere e protezione sociale

Gli interventi di protezione sociale di cui al libro VI, titolo VI, capo II del codice, si inseriscono istituzionalmente nell'attivita' funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonche' di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettivita' esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria. A tal fine e' consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonche' ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalita' di lucro qualora direttamente gestiti e all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari. Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono:

  • a)alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonche' a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso;
  • b)alle altre attivita' tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili;
  • c)alle attivita' volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati:
  • a)in amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo preposti;
  • b)in amministrazione indiretta mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di personale ovvero a enti o a terzi, con mezzi, locali e risorse concessi in uso dall'Amministrazione alle stesse organizzazioni di personale, oppure ad enti e terzi. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse, l'Amministrazione ha la facolta' di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la cui entita' e' determinata in relazione alle finalita' e ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art464 · fonte del testo

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