Art. 1059 — Assenze per motivi di salute e di famiglia
In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro, ai sensi dell'art. 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili in materia di assenze per motivi di salute e di famiglia, con riguardo al personale militare e civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attivita' ed eventi:
- a)assenze per malattia;
- b)licenza straordinaria di convalescenza e aspettative per motivi di salute;
- c)ricovero;
- d)tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (tossicodipendenza e alcoolismo);
- e)tutela dei dipendenti portatori di handicap;
- f)congedi per maternita' e paternita';
- g)congedi parentali;
- h)congedi e i permessi per l'assistenza a portatori di handicap;
- i)congedi per eventi e cause particolari;
- l)aspettativa per motivi privati;
- m)licenze straordinarie e permessi per gravi motivi di famiglia e per esigenze personali. Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
- a)stato di salute:
- 1)patologie attuali;
- 2)patologie pregresse;
- 3)terapie in corso;
- 4)anamnesi familiare;
- b)dati di carattere giudiziario. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
- a)comunicazione alle aziende sanitarie locali per l'accertamento dei requisiti di legge. I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero dietro richiesta dell'Amministrazione e sono custoditi in forma cartacea nel fascicolo personale. Su richiesta dell'interessato possono essere raccolti anche dati relativi ai propri familiari, ai fini dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro, nonche' per lo svolgimento del rapporto di impiego fra l'interessato e l'Amministrazione della difesa. (( I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza. ))
Testo vigente dal 28 aprile 2012
