Art. 8 — Conferimento di posti disponibili agli idonei

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L'amministrazione ha facolta' di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori la amministrazione ha facolta' di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1957 al 7 agosto 1975

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