Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonche' presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facolta' di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa. Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento a), la facolta' di cui al precedente comma e' limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici gia' banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. E' riconosciuta piena validita' ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.

Testo vigente dal 24 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873~art8 · fonte del testo

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