Art. 326 — Periodo di prova degli assistenti

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Gli assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova della durata di un anno. La nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito all'esito favorevole del periodo di prova accertato da apposita ispezione. Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. In tale caso spetta all'assistente una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1957 al 24 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art326 · fonte del testo

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