Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo

comma, prima parte, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal

T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano, sul ricorso proposto da

Crea Antonino c/la Commissione provinciale di disciplina per il

personale non docente, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Udito nell camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha emesso

l'ordinanza 31 maggio 1984 (R.O. n. 1 del 1986), in occasione del

giudizio di legittimità di un procedimento disciplinare, cui era

stato sottoposto un dipendente, della categoria del personale non

docente, dell'Amministrazione della pubblica istruzione. A costui

(respingendo una sua esplicita richiesta) era stato negato il diritto

ad avvalersi dell'assistenza di un avvocato, nella seduta di

trattazione orale della questione.

Osserva il giudice remittente che, trattandosi di un procedimento

qualificato, che può incidere sulla posizione di stato, con indubbi

riflessi morali ed economici, esso assomiglia al procedimento penale,

del quale riproduce alcuni tratti. Donde la necessità di una difesa

tecnica.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sull'inviolabilità

del diritto di difesa nello svolgimento di qualsiasi processo (come,

ad es., in quelli di applicazione di misure di prevenzione e di

sicurezza ecc. o in quello istruttorio), si afferma che tale esigenza

non può essere esclusa nel procedimento disciplinare, che - ad

avviso del Tribunale - è da assimilare agli anzidetti tipi di

processo, piuttosto che a quelli amministrativi puri. Tale

peculiarità deve indurre a superare gli elementi formalistici, che

hanno finora portato ad escludere il diritto di difesa. E, in

correlazione al soddisfacimento di tale esigenza, il T.A.R. ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,

secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui

non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione

di disciplina, nei procedimenti a carico dei dipendenti statali,

l'intervento e l'assistenza di un difensore, in relazione all'art.

24, secondo comma, Cost. Considerato in diritto Questa Corte ha ritenuto che la garanzia del diritto di difesa di

cui all'art. 24, secondo comma, Cost., è limitata al procedimento

giurisdizionale e a quei procedimenti istruttori o preistruttori

strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale

(sent. 8 maggio 1974, n. 122), mentre non si estende all'attività

amministrativa (sent. 26 giugno 1974, n. 189; 13 febbraio 1974, n.

32), anche se relativa a procedimenti disciplinari (sent. 8 giugno

1981, n. 100).

Sebbene l'art. 112, secondo comma, prima parte, del d.P. n. 3 del

1957, censurato dall'ordinanza di rimessione, non faccia menzione di

codesta esigenza nella fase del procedimento disciplinare, alla quale

esso si riferisce, il legislatore, nella visione di un sempre più

adeguato sistema di garanzie del pubblico dipendente, non soltanto ha

esplicitamente riconosciuto il buon fondamento del diritto di difesa

in quel procedimento, ma ne ha prescritto la necessità di concreta

formulazione.

Al riguardo la legge quadro sul pubblico impiego dispone che

"siano regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di

competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e

di Bolzano, ovvero, sulla base della legge, per atto normativo od

amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di

enti.......le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle

libertà e dei diritti fondamentali" (art. 2 n. 6 l. 29 marzo 1983,

n. 93). In tal guisa si affida alla discrezionalità del legislatore

la disciplina primaria (ovvero si demanda, sulla base di essa, il

potere di stabilire alla potestà normativa secondaria ovvero a

quella contrattuale) per adeguare il procedimento disciplinare alle

esigenze di tutela del dipendente, anche ai fini del buon andamento

dell'amministrazione (cfr. art. 3, primo comma, l. n. 93 del 1983

cit.). È previsto, così, di regolare non soltanto le specifiche

modalità della garanzia defensionale (autodifesa, difesa tecnica,

difesa resa da un legale), ma si demandano ai "procedimenti e agli

accordi" "le procedure relative all'attuazione delle garanzie del

personale" (art. 3, n. 8 legge cit.).

In presenza di siffatta espressa ed ampia devoluzione

all'intervento legislativo e ad autonomi o conseguenti procedimenti

di normazione subordinata ovvero ad accordi, appare chiaro che questa

Corte non può sostituirsi al legislatore nella sua produzione

discrezionale e non può addivenire, con la pronuncia additiva

richiesta, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 112,

secondo comma, del d.P. n. 3 del 1957.

Peraltro i precetti, ora ricordati, della legge n. 93 del 1983,

letti alla stregua del secondo comma dell'art. 24 Cost., rendono

ormai non rinviabile l'intervento normativo e l'esplicazione

dell'autonomia collettiva, che diano completa attuazione al diritto

di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento

disciplinare.

Alla stregua di quanto premesso va intesto il dispositivo di

inammissibilità della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo

comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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