Art. 1388 c.o.m. — Procedimento davanti alla commissione di disciplina

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:

  • a)legge l'ordine di convocazione;
  • b)legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
  • c)fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
  • d)chiede se i membri della commissione o il giudicando e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Il giudicando puo' presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e puo' produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facolta' ne rilascia dichiarazione scritta. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti. Il giudicando, se presente, e' ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:
  • a)<<Il................ e' meritevole di conservare il grado?>>;
  • b)<<Il................ e' meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?>>; La votazione si svolge con modalita' tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione e' espresso a maggioranza assoluta e non e' motivato. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale e' letto e firmato dai componenti della commissione. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1388 · fonte del testo

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