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(( Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5. Il destinatario registrato non puo' detenere ne' spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:

  • a)fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
  • b)provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;
  • c)sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010. 179 parole tolte, 399 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatoreaggiunto: Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice tolto: d'accisa. L'operatore aggiunto: di accisa. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al tolto: comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo' ricevere nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed aggiunto: medesimo comma 1 e' valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5. Il destinatario registrato non puo' detenere ne' spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:

aggiunto: a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo tolto: se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve aggiunto: da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;

aggiunto: b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;

aggiunto: c) sottoporsi a qualsiasi controllo tolto: inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce aggiunto: o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa. tolto: Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento tolto: della merce aggiunto: dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivoaggiunto: . I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art8 · fonte del testo

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