Art. 38 — (Art. 23 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

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Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. Si intendono per:

  • a)"altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all'art. 34, che abbiano:
  • 1)un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;
  • 2)un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
  • b)"altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
  • 1)essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
  • 2)avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
  • 3)avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in ((altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato)) ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza.

Testo in vigore dal 21 marzo 1996 al 1 aprile 2010

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1996

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 21 marzo 1996. 1 parola aggiunta.

… vendita. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono aggiunto: presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art38 · fonte del testo

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