Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]La presente legge entrera' in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative all'esercizio della caccia e dell'uccellagione per il periodo estivo - autunnale dell'anno corrente, alla costituzione e al funzionamento del Comitato centrale della caccia, nonche' all'assunzione del personale avventizio, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[2]Sono abrogate tutte le altre norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle Regie bandite e riserve e di quelle riguardanti i Parchi nazionali.

[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

[4]Imperatore d'Etiopia

[5]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

[6]Rossoni

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art99 · fonte del testo

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