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[1]Sul provento complessivo delle sopratasse di cui al precedente articolo viene anzitutto detratta una somma, fino al massimo di due terzi del ricavato delle sopratasse ettariali per le riserve di caccia e delle sopratasse per le tabelle perimetrali, da assegnarsi all'Ente assistenziale dei produttoridi selvaggina in relazione ai suoi fini statutari di tutela della produzione faunistica. Con i fondi di cui sopra l'E.P.S. provvedera' piu' particolarmente allo svolgimento delle attivita', previste nell'art. 2, lettere a) ad h), del proprio statuto, approvato ai sensi di legge.

[2]La restante somma viene ripartita come segue:

  • 1)il 70 per cento ai Comitati provinciali della caccia in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
  • 2)fino ad un massimo del 9 per cento alla Federazione italiana della caccia;
  • 3)la rimanente somma verra' erogata per contributi straordinari ai Comitati provinciali della caccia, per premi di cattura e per spese straordinarie inerenti agli speciali bisogni locali, per contributi al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso la Regia Universita' di Bologna, per le spese di funzionamento del Comitato centrale della caccia, ivi compresi i gettoni di presenza e le indennita' di viaggio e di missione eventualmente spettanti ai membri del Comitato stesso ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 843, ed, infine, per il pagamento. del personale avventizio occorrente per assicurare il regolare funzionamento degli uffici preposti al servizio della caccia. A tal uopo e' autorizzata l'assunzione di non piu' di 6 avventizi con le modalita', alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, ed entro il limite massimo di spesa di L. 50.000.

[3]Il provento complessivo delle sopratasse verra' stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alla entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione,.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art92 · fonte del testo

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