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[1]Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione e per i compiti di carattere generale inerenti alla stessa, si provvede con i fondi di cui all'art. 92, n. 2, della presente legge.
[2]La Federazione italiana della caccia, per gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, e' parificata alle Amministrazioni dello Stato, agli effetti delle tasse di bollo e di registro.
Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967
