Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1956 al 9 maggio 2025. 220 parole tolte, 25 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:
tolto: a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia, di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;
tolto: b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
tolto: c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
tolto: d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunita' di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonche' ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
tolto: e) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;
tolto: f) provvedere alla gestione dei fondi.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 83 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art83 · fonte del testo
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