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[1]Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito il Comitato centrale della caccia, il quale ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli verra' dal predetto Ministero deferita per esame.

[2]Il Comitato e' nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e si compone:

[3]del Presidente, nella persona del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

[4]del Vice presidente, in persona del presidente della Federazione italiana della caccia;

[5]di un rappresentante: a) del P.N.F.; b) del C.O.N.I.;

  • c)della Confederazione fascista degli agricoltori; d) della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; e) dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

[6]del direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

[7]di quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui tre da scegliersi fra funzionari del Ministero stesso, di grado non inferiore al sesto, e uno fra gli ufficiali della M.N.F. di grado non inferiore a console;

[8]di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.

[9]In seno al Comitato funziona, per gli affari piu' urgenti e di minore rilievo, un Sottocomitato la cui composizione sara' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

[10]Un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, particolarmente versato nelle discipline venatorie, fa parte del Comitato e del Sottocomitato con funzioni di segretario.

[11]I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

[12]Col decreto ministeriale di nomina dei componenti del Comitato sara' stabilita, di concerto col Ministero delle finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art81 · fonte del testo

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