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[1]Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al Comitato provinciale della caccia, che ne da' comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.

[2]Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia o, ove si tratti di localita' posta in Comune fuori del capoluogo sede del Comitato, all'organo locale della Federazione italiana della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami, tenendone il prezzo a disposizione di colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita degli oggetti sequestrati dev'essere versato all'Erario, secondo le modalita' da stabilirsi ai sensi dell'art. 10.

[3]Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art72 · fonte del testo

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