Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Lo Sezioni della Federazione italiana della caccia hanno facolta' di chiedere al Prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e capacita' e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

[2]Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-IX, n. 773.

[3]Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi e' obbligo di assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia ne' per gli infortuni.

[4]La qualita' di guardia giurata volontaria non da' luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art69 · fonte del testo

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