Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Nell'interno delle riserve, i rispettivi concessionari e i dipendenti agenti hanno sempre facolta':

  • a)di portare armi da caccia, anche con munizioni spezzate, per la distruzione degli animali nocivi;
  • b)di usare come richiamo la starna femmina, in primavera, per la cattura di maschi in soprannumero;
  • c)di catturare a scopo di ripopolamento, con ogni forma di reti o di ceste a scatto, qualsiasi specie di selvaggina, anche se compresa nel divieto di cui all'art. 38 della presente legge;
  • d)di raccogliere uova di selvaggina a scopo di ripopolamento e di curare l'allevamento dei piccoli nati;
  • e)di servirsi di cani da tana per la distruzione dei nocivi e di usare cani da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio;
  • f)di provvedere alla lotta contro gli animali nocivi nei modi previsti dall'art. 25.

[2]Nelle riserve e' permesso cacciare selvaggina stanziale protetta anche su terreno coperto di neve; e' ugualmente concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche anche se non munite di licenza, e di far portare i fucili di ricambio.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art63 · fonte del testo

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