Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 402 parole tolte, 25 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: E' sempre proibito uccidere o catturare:
tolto: a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo o il muflone;
tolto: b) i giovani camosci dell'anno e lo madri che li accompagnano;
tolto: c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
tolto: d) l'orso;
tolto: e) la marmotta, durante il letargo;
tolto: f) la foca;
tolto: g) i pipistrelli di qualsiasi specie;
tolto: h) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;
tolto: i) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbaggianni destinati a servire da zimbello;
tolto: l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;
tolto: m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;
tolto: n) l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;
tolto: o) i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo e' consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;
tolto: p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.
tolto: Il Ministro puo', altresi', su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.
tolto: La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, e da L. 200 a L. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art38 · fonte del testo
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