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[1]((La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa e' soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

[2]Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e' di lire 25 per ettaro.

[3]In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

[4]Il contratto di affitto di una riserva non e' valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province, la comunicazione e' fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

[5]Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768

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Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai decorrere dal 1 gennaio 1948, la tassa ettariale stabilita dall'art. 61, primo e secondo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia e' elevata a L. 20 per ettaro fino a 1000 ettari; a L. 14 per ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; a L. 8 per ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari e a L. 1 per ettaro della zona delle Alpi per la parte eccedente i 500 ettari".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967. 356 parole tolte, 83 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Il concessionario di una riserva aperta di caccia deve pagare annualmente la tassa di L. 1,75 all'ettaro fino a 1000 ettari, di L. 1,25 all'ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari e di L. 0,75 all'ettaro per la parte eccedente gli ettari 3000. L'importo di tale tassa e' raddoppiato per le riserve consorziali eccedenti i 300 ettari.aggiunto: La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa e' soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Nella zona tolto: delle Alpi aggiunto: faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve tolto: di estensione eccedente i 500 ettari e' ridotta a L. 0,10 all'ettaro. Le riserve di Comuni in tale zona, quando siano gestite dalla rispettiva Sezione della Federazione italiana della caccia, sono esenti da tassa aggiunto: e' di lire 25 per ettaro.

In caso di affitto di una riservatolto: , l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo tolto: o aggiunto: e nel secondo comma del presente articolo. aggiunto: Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non e' validotolto: , agli effetti della tolto: presente legge, aggiunto: legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al tolto: Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da questo ratificato; sentito il Comitato provinciale della cacciatolto: . E' vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi locali della Federazione italiana della caccia.

tolto: Il contratto di affitto di una riserva non e' valido, agli effetti della presente legge, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo tolto: ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

aggiunto: approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Provinceaggiunto: , la comunicazione e' fatta al tolto: Ministro per la agricoltura e per le foreste, aggiunto: Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla tolto: ratifica.

tolto: Sentiti i presidenti delle Giunte provinciali aggiunto: approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza tolto: dalla concessione.

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verra' destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non puo' superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, la ripartizione tra le varie Amministrazioni provinciali della quota parte delle tasse ettariali destinata alla erogazione di premi ai concessionari di riserva.

tolto: L'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve

tolto: Per la formazione del ruoli della tassa ettariale e per la procedura contenziosa, sono applicabili le norme dettate per l'imposta di ricchezza mobile dal testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni:

tolto: Per la riscossione del tributo sono applicabili le norme e la procedura speciale disciplinate dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive modificazioni aggiunto: della concessione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art61 · fonte del testo

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