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[1]La domanda di concessione di bandita o di riserva deve essere diretta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

[2]La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • a)lucido in triplice esemplare, indicante la superficie, l'andamento planimetrico e i numeri catastali dei terreni da costituire in bandita o in riserva; il lucido deve essere accompagnato da un elenco nel quale, a fianco di ciascun numero catastale, siano indicati la natura e l'estensione dei terreni, nonche' il proprietario o il possessore corrispondente;
  • b)atto od atti comprovanti i titoli di proprieta' o di possesso dei terreni da vincolarsi; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
  • c)progetto di impianto e di funzionamento tecnico ed economico della bandita o della riserva con l'indicazione delle specie di selvaggina di cui si intende curare il ripopolamento o favorire la sosta.

[3]La domanda di rinnovazione non occorre venga corredata dalla documentazione di cui sopra, quando il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione si e' verificata nello stato di fatto della bandita o della riserva.

[4]Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle bandite demaniali ne' ai parchi nazionali.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art46 · fonte del testo

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