Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia.

[2]Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore al Comitato provinciale della caccia o all'organo locale della Federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo piu' conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. Gli animali vengono sequestrati o consegnati al Comitato provinciale della caccia, il quale li destinera', per quanto possibile, al ripopolamento.

[4]Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione della caccia o alle stazioni dei Reali carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 50.

[5]Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili istituzioni. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 50/1967

    Questione infondata
    24 aprile 1967

    Non è inammissibile, per pretesa insufficiente indicazione del precetto costituzionale del quale si denuncia la violazione, la questione di legittimità proposta in via incidentale con un'ordinanza che, malgrado l'espressa indicazione di una disposizione non appropriata, intenda riferirsi ad un principio costituzionale chiaramente desumibile dall'intero contesto dell'ordinanza stessa, anche perché questa riproduce deduzioni della parte nel giudizio "a quo", che correttamente, a suo tempo, aveva individuato quel principio. (Nella specie era stato impugnato l'art. 40 del vigente T.U. sulla caccia, il quale attribuisce al comitato provinciale della caccia il potere di concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di detenzione di capi vivi di certe specie di selvaggina, per il fatto che la disposizione, come aveva osservato la difesa dell'imputato, non fissa ne' limiti, ne' criteri direttivi al potere così conferito a una autorità amministrativa: tuttavia era stato richiamato l'art. 76 della Costituzione, che riguarda il diverso caso della delega di poteri legislativi, in luogo degli artt. 41 e 42 della Costituzione, invocati, invece, dalla difesa e considerati da alcune sentenze della Corte costituzionale citate dall'ordinanza stessa a conforto della propria motivazione).

    Art. 40 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 agosto 1967, n. 799

    La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art40 · fonte del testo

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