Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.

[2]Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', puo' consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al prime comma.

[3]Per la, protezione delle linee di conduttura della energia elettrica e' permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purche' il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia,

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.

[5]In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potesta' o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta e' convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del Codice penale.

[6]Non e' punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche' ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia o alla Sezione della Federazione italiana della caccia piu' vicina, che adottano le disposizioni del caso. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 agosto 1967, n. 799

    La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art34 · fonte del testo

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