Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →

[1]La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

[2]L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.

[3]Sono del pari vietati:

  • a)l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
  • b)la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
  • c)le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;
  • d)il soprerba, lo strascino o strusa;
  • e)le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
  • f)l'uccellagione vagante col vischio;
  • g)le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
  • h)le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
  • i)i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
  • l)le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
  • m)i lacci di qualsiasi specie.

[4]Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

[5]Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.

[6]La caccia a cavallo alla volpe con cani da seguito e' regolata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge.

[7]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari