Art. 90 — Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si puo' ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento. Esauriti i ricorsi di cui al precedente comma, si puo' incorrere all'autorita' giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione del Ministro per le finanze. Contro l'appaltatore inadempiente i Comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82.aggiunto: Testo-art. 90 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art90 · fonte del testo
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